COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 30/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento a carico: A.C.R.D. Acicatena per responsabilità ex art. 9, c.1 C.G.S. – Proc. n° 207/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 30/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento a carico: A.C.R.D. Acicatena per responsabilità ex art. 9, c.1 C.G.S. – Proc. n° 207/A – Con nota dell’8.3.2005 il Comitato Regionale Sicilia ha deferito la Società in oggetto, poiché in occasione della gara Riposto/Fiumefreddo del 26.2.2005, i sostenitori della Società Acicatena recatisi su questo campo, hanno tentato di minacciare e di condizionare l’Assistente arbitrale che il giorno 13, ad Acicatena, aveva subito due colpi di pistola giocattolo alla gamba sinistra. La Commissione Disciplinare, letti gli atti e contestati gli addebiti e fissata l’udienza di trattazione per il giorno 22.3.2005, celebratosi nella contumacia della deferita, osserva quanto segue: dal rapporto dell’Assistente arbitro si coglie in modo particolareggiato il comportamento gravemente oltraggioso e minaccioso posto in essere nei confronti del refertante dai sostenitori della Società Acicatena, riconosciuti tali sia per le “sciarpe” indossate che per la loro stessa ammissione. Fra l’altro, ove occorresse, tali comportamenti sono stati altresì refertati dal Commissario di Campo presente all’incontro. Atteso che, in punto di fatto, non vi è niente altro da dire, essendo accertate le condotte oggi ascritte, giova evidenziare che già, la odierna incolpata era stata sanzionata dal Giudice Sportivo, con C.U. n° 57 del 23.2.2005 (pag. 1189), per contegno gravemente aggressivo di sostenitori nei confronti del medesimo assistente arbitro. Per tali fatti il primo Giudice aveva inflitto alla Società tre gare di squalifica del campo. Sanzione successivamente aggravata, per fatti sfuggiti all’attenzione del Decidente, da questa Commissione con C.U. n° 63 del 16.3.2005 (pag. 1378) e con Euro 300,00 di ammenda. Atteso il superiore quadro probatorio, questa Decidente non può che assumere le sanzioni di rito, meglio indicate in dispositivo, ritenuto che ai sensi dell’art. 9 C.G.S. le Società rispondono oggettivamente dell’operato dei propri sostenitori; P.T.M. DELIBERA: in accoglimento del deferimento come sopra proposto di infliggere alla Società A.C.R. Acicatena l’ammenda di Euro 1.000.00. Si comunichi alle parti interessate, a cura del Comitato.
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