COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: : www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 21/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA POLISPORTIVA PERANO E DEI CALCIATORI SIMONETTI PIERGIUSEPPE E PASQUINI ENZO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ADOTTATI DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA; AMMENDA DI € 300,00; SQUALIFICA DEL CALCIATORE PASQUINI ENZO PER ANNI CINQUE; SQUALIFICHE DEI CALCIATORI SIMONETTI PIERGIUSEPPE E CAPPELLONE WALTER FINO AL 30.6.2005) IN RELAZIONE ALLA GARA RIPA TEATINA / PERANO DISPUTATA IL 24/02/05 PER IL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES (C.U. n° 53 del 3.3.2005)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: : www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 21/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA POLISPORTIVA PERANO E DEI CALCIATORI SIMONETTI PIERGIUSEPPE E PASQUINI ENZO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ADOTTATI DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA; AMMENDA DI € 300,00; SQUALIFICA DEL CALCIATORE PASQUINI ENZO PER ANNI CINQUE; SQUALIFICHE DEI CALCIATORI SIMONETTI PIERGIUSEPPE E CAPPELLONE WALTER FINO AL 30.6.2005) IN RELAZIONE ALLA GARA RIPA TEATINA / PERANO DISPUTATA IL 24/02/05 PER IL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES (C.U. n° 53 del 3.3.2005) Con appelli separatamente e ritualmente proposti, che vengono riuniti per evidenti ragioni di connessione, la Società Perano e i calciatori Pasquini Enzo e Simonetti Piergiuseppe, hanno impugnato i provvedimenti come sopra indicati adottati dal G.S. a seguito degli atti di violenza subiti dall’arbitro che lo avevano indotto a sospendere la gara, chiedendo l’annullamento della sanzione della perdita della gara stessa, nonché la riduzione delle squalifiche, l’annullamento o, in subordine, la riduzione dell’ammenda. Hanno dedotto gli appellanti che non potevano ritenersi sussistere le condizioni per sospendere la gara; che il calciatore Pasquini si era reso responsabile solo di aver lanciato il pallone all’indirizzo dell’arbitro e di averlo spinto all’altezza della spalla senza farlo cadere; che il Simonetti e il Cappellone non avrebbero messo in atto il comportamento descritto dall’arbitro; che pertanto l’ammenda di € 300,00 doveva ritenersi ingiustificata e doveva quindi essere annullata, o almeno ridotta. Osserva la Commissione Disciplinare che il reclamo è fondato e deve essere accolto. Quanto alla sanzione della perdita della gara, non sembra a parere di questa Commissione che possano ritenersi sussistere le condizioni perché il direttore di gara la sospendesse. Ed infatti, aldilà dell’episodio avvenuto ad opera del Pasquini, di cui appresso si dirà, e fine a se stesso, il comportamento degli altri calciatori intervenuti, Simonetti e Cappellone, in quanto concretizzatosi solo in ingiurie e minacce, non avrebbe dovuto indurre l’arbitro a ritenere sospesa la gara, visto che lo stesso avrebbe invece dovuto adottare ogni opportuno provvedimento per poterla proseguire. D’altro canto, lo stesso direttore di gara ha precisato nel supplemento di rapporto che questi ultimi due calciatori non hanno avuto un atteggiamento violento nei suoi confronti cosicché appare quanto meno contraddittorio il fatto che lo stesso abbia preferito non adottare il provvedimento di espulsione per “ .... non creare reazioni incontrollate .... ”. Appare, pertanto, opportuno disporre la ripetizione della gara. Per quanto concerne la sanzione relativa al Pasquini, la stessa può essere ridotta in quanto, anche alla luce delle precisazioni fornite dall’arbitro, il suo comportamento non ha causato particolari conseguenze all’arbitro ed è stato fine a se stesso. Per quanto, infine, riguarda le sanzioni inflitte al Simonetti e al Cappellone, appare equo ridurre le stesse fino al 30.4.2005, atteso che il loro comportamento si è concretizzato in ingiurie e minacce. Si ritiene equo, infine, ridurre la sanzione dell’ammenda ad € 200,00. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di disporre la ripetizione della gara oggetto di reclamo dando mandato al Comitato Regionale per gli adempimenti relativi; di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Pasquini Enzo fino al 31.12.2007; di ridurre le squalifiche inflitte ai calciatori Simonetti Piergiuseppe e Cappellone Walter fino al 30.4.2005; di ridurre la sanzione dell’ammenda ad € 200,00. Dispone, infine, accreditarsi la tassa di reclamo ove riscossa.
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