COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: : www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 21/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ POL. ELICE AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL G.S. (SQUALIFICA DEL CALCIATORE PALESTINI LUCIO FINO AL 19/3/2010; SQUALIFICA DEI CALCIATORI DI BLASIO ANGELO, MAZZOCCO CLEMENTINO E VERONESE MICHELE FINO AL 19/5/05; OBBLIGO DEL RISARCIMENTO DEI DANNI IN FAVORE DELL’ARBITRO) IN RELAZIONE ALLA GARA REAL CERRATINA / ELICE DISPUTATA IL 19/3/05 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. N.29 DEL 24/3/05 COM.PROV.PESCARA)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: : www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 70 del 21/04/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ POL. ELICE AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL G.S. (SQUALIFICA DEL CALCIATORE PALESTINI LUCIO FINO AL 19/3/2010; SQUALIFICA DEI CALCIATORI DI BLASIO ANGELO, MAZZOCCO CLEMENTINO E VERONESE MICHELE FINO AL 19/5/05; OBBLIGO DEL RISARCIMENTO DEI DANNI IN FAVORE DELL’ARBITRO) IN RELAZIONE ALLA GARA REAL CERRATINA / ELICE DISPUTATA IL 19/3/05 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. N.29 DEL 24/3/05 COM.PROV.PESCARA)
Con appello ritualmente proposto, la Società Elice ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S. nei confronti del Palestini per atti di violenza commessi in danno dell’arbitro che riportava lesioni e nei confronti degli altri calciatori per aver spintonato, ingiuriato e minacciato lo stesso direttore di gara, chiedendo la riduzione della squalifica del Palestini e l’annullamento delle squalifiche degli altri calciatori,
Ha dedotto l’appellante che il Palestini, pur avendo tentato di aggredire più volte l’arbitro, in realtà non lo avrebbe mai colpito per l’intervento degli altri calciatori. Questi ultimi, peraltro, non avrebbero commesso i fatti addebitati ma sarebbero intervenuti in difesa dell’arbitro.
Quanto, infine all’obbligo del risarcimento dei danni, ha dedotto l’appellante che non vi era prova che l’arbitro indossasse le lenti a contatto mentre era pacifico che lo stesso avesse degli orecchini.
L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha confermato che il Palestini lo aveva colpito per due volte ed in tali occasioni gli aveva procurato anche la perdita delle lenti corneali, la cui necessità era stata prevista nel certificato di idoneità sportiva agonistica. Ha, inoltre, precisato che tra i calciatori che erano intervenuti a sua difesa aveva potuto identificare solo il n.10 Faieta mentre gli altri calciatori squalificati avevano commesso i fatti loro addebitati al momento dell’uscita dal terreno di giuoco e non all’interno degli spogliatoi.
Ha, infine, precisato di non avere indossato nell’occasione, alcun oggetto ai lobi dell’orecchio.
Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento.
Il grave comportamento di cui si è reso responsabile il Palestini (rottura del vetro della porta dello spogliatoio dell’arbitro con conseguente scheggia nell’occhio dell’arbitro; duplice aggressione con conseguenti lesioni certificate dal P.S. dell’Ospedale di Pescara e danneggiamento delle lenti corneali; ingiurie ripetute allo stesso direttore di gara) non consente di procedere alla riduzione della sanzione irrogata dal primo Giudice che va, pertanto, confermata anche in considerazione del fatto che da tale comportamento si è poi scatenata la reazione degli altri calciatori che ha causato la sospensione della gara.
Congrua ed adeguata appare, inoltre, la sanzione inflitta agli altri calciatori mentre l’obbligo del risarcimento del danno in favore dell’arbitro è la logica conseguenza dei vari comportamenti dei tesserati della Società Elice e del principio della responsabilità oggettiva della stessa società.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di respingere l’appello disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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