COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 111 del 18/4/2005 Delibera della commissione disciplinare RECLAMO N. 141 della Società A.S.D. EUFEMIESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 96 del 09.03.2005 (Ammenda di € 100,00, squalifica calciatore BARILA Felice fino al 31.12.2005, squalifica calciatore VENTRA Francesco fino al 30.06.2006).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 111 del 18/4/2005
Delibera della commissione disciplinare
RECLAMO N. 141 della Società A.S.D. EUFEMIESE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al
Comunicato Ufficiale n° 96 del 09.03.2005 (Ammenda di € 100,00, squalifica calciatore BARILA
Felice fino al 31.12.2005, squalifica calciatore VENTRA Francesco fino al 30.06.2006).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentita la società reclamante;
sentito l’arbitro a chiarimenti il quale ha confermato integralmente il rapporto di gara;
rilevato che la sanzione come sopra inflitta dal primo giudice a Barilà Felice e Ventra Francesco, il primo
per avere colpito con uno schiaffo alla spalla destra e rivolto all’arbitro parole irriguardose e il secondo per
essere entrato abusivamente in campo e afferrato l’arbitro per il collo spingendolo violentemente a terra,
sono congrue ed adeguate alla natura ed alla entità dei fatti accertati;
rilevato che ai sensi dell’art. 41 del C.G.S. l’ammenda di € 100,00 non è reclamabile;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo quanto alla sanzione dell’ammenda inflitta dal primo giudice;
rigetta il reclamo quanto alle squalifiche comminate ai calciatori, dispone, infine incamerarsi la tassa.
Share the post "COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 111 del 18/4/2005 Delibera della commissione disciplinare RECLAMO N. 141 della Società A.S.D. EUFEMIESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 96 del 09.03.2005 (Ammenda di € 100,00, squalifica calciatore BARILA Felice fino al 31.12.2005, squalifica calciatore VENTRA Francesco fino al 30.06.2006)."