COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 111 del 18/4/2005 Delibera della commissione disciplinare RECLAMO N. 142 della Società A.S. MARINA DI NICOTERA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n° 48 del 09.03.2005 (Punizione sportiva perdita della gara, squalifica calciatore MIGALE Massimo fino al 08.08.2008, squalifica allenatore CARRIERI Vladimiro fino al 09.06.2005, inibizione dirigente CORIGLIANO Diego fino al 09.05.2006).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 111 del 18/4/2005
Delibera della commissione disciplinare
RECLAMO N. 142 della Società A.S. MARINA DI NICOTERA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Vibo Valentia di cui al
Comunicato Ufficiale n° 48 del 09.03.2005 (Punizione sportiva perdita della gara, squalifica
calciatore MIGALE Massimo fino al 08.08.2008, squalifica allenatore CARRIERI Vladimiro fino al
09.06.2005, inibizione dirigente CORIGLIANO Diego fino al 09.05.2006).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentiti la società reclamante e l’arbitro a chiarimenti;
rilevato che la società ricorrente lamenta che il giudice di prima istanza abbia applicato la sanzione della
punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 3 nei confronti della società Marina di
Nicotera a seguito della decisione dell’arbitro di sospendere la gara per gli incidenti verificatisi al 18° del
secondo tempo;
ed invero, risulta dal rapporto arbitrale che assume fonte di prova privilegiata nell’ambito dei procedimenti
dinanzi gli organi di giustizia sportiva;
che in occasione dell’espulsione di un calciatore della società Limbadi il capitano della società Marina di
Nicotera interveniva minacciando e tentando di aggredire l’avversario responsabile del fallo;
che, nel frattempo, interveniva il calciatore Migale Massimo della stessa società il quale strappava il
cartellino dalle mani dell’arbitro distruggendolo e alla ratifica del provvedimento di espulsione reagiva
colpendoli direttore di gara con un pugno alla testa che procurava allo stesso un forte dolore;
che, sospesa la gara, veniva colpito con un calcio alla gamba dal dirigente Corigliano Diego ed alcuni
sostenitori del Marina di Nicotera unitamente all’allenatore Carrieri Vladimiro, già espulso in precedenza,
tentavano di raggiungerlo senza riuscirvi;
la delineata situazione di fatto riveste certamente gli estremi, sempre necessari, di carattere oggettivo per la sospensione o per la continuazione pro-forma della gara;
è pacifico, infatti, per consolidata giurisprudenza della CAF, che il suddetto potere discrezionale
dell’arbitro deve prescindere dalle sue personali impressioni e supposizioni e va esercitato in presenza si
situazioni di obiettiva gravità, tali da mettere in pericolo l’incolumità dei partecipanti alla gara o da non
consentirne la direzione in piena indipendenza ed autonomia;
situazione questa che si ravvisa certamente nel caso di specie, caratterizzato da atti di concreta
intimidazione e di violenza, consumata o tentata, nei confronti del direttore di gara che rendono priva di
censura la decisione arbitrale di sospendere la gara anche tenendo conto dell’assenza delle forze
dell’ordine;
congrue ed adeguate appaiono, infine, le sanzioni inflitte ai tesserati per I fatti loro addebitati come
descritti chiaramente dall’arbitro nel rapporto e nel supplemento;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
Share the post "COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 111 del 18/4/2005 Delibera della commissione disciplinare RECLAMO N. 142 della Società A.S. MARINA DI NICOTERA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n° 48 del 09.03.2005 (Punizione sportiva perdita della gara, squalifica calciatore MIGALE Massimo fino al 08.08.2008, squalifica allenatore CARRIERI Vladimiro fino al 09.06.2005, inibizione dirigente CORIGLIANO Diego fino al 09.05.2006)."