COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 111 del 18/4/2005 Delibera della commissione disciplinare RECLAMO N. 149 della Società A.P. BRANCALEONE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 96 del 9.3.2005 (Punizione sportiva perdita della gara Calcio Gallico – Brancaleone (0 – 3 entrambe), ammenda di € 350,00). RECLAMO N. 150 della Società S.S. CALCIO GALLICO 2001 avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 96 del 9.3.2005 (Punizione sportiva perdita della gara Calcio Gallico – Brancaleone (0 – 3 entrambe), ammenda di € 450,00, inibizione sig. CARTISANO Girolamo fino al 31.12.2006, inibizione sig. GATTO Natale fino al 30.06.2006, squalifica calciatore PAVAGLIANITI Umberto fino al 06.04.2005).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 111 del 18/4/2005 Delibera della commissione disciplinare RECLAMO N. 149 della Società A.P. BRANCALEONE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 96 del 9.3.2005 (Punizione sportiva perdita della gara Calcio Gallico – Brancaleone (0 – 3 entrambe), ammenda di € 350,00). RECLAMO N. 150 della Società S.S. CALCIO GALLICO 2001 avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 96 del 9.3.2005 (Punizione sportiva perdita della gara Calcio Gallico – Brancaleone (0 – 3 entrambe), ammenda di € 450,00, inibizione sig. CARTISANO Girolamo fino al 31.12.2006, inibizione sig. GATTO Natale fino al 30.06.2006, squalifica calciatore PAVAGLIANITI Umberto fino al 06.04.2005). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed i reclami e le controdeduzioni; riuniti I reclami rispettivamente proposti; sentiti I rappresentanti delle reclamanti e l’arbitro a chiarimenti, nonché l’osservatore arbitrale;rilevato che dal rapporto arbitrale risultano in maniera chiara ed inequivoca I fatti posti a fondamento della decisione assunta dal Giudice Sportivo;che il valore privilegiato di tale fonte di prova consente di ritenere accertata la responsabilità dei dirigentiidentificati e non e dei calciatori nei vari atti di violenza commessi e caduti sotto la diretta percezione deldirettore di gara;che le opposte tesi difensive, dirette a scaricare sull’altra contendente l’iniziativa e l’origine della rissa nonappaiono rilevanti vertendosi in tema di punizione sportiva e non di irrogazione di sanzioni disciplinari,sicché è priva di valenza, a tale specifico fine, la differenziazione delle diverse posizioni soggettive;che, d’altronde, una volta accertata, come nel caso, la verificazione di una rissa è del tutto inutile stabilireche e quanti soggetti ne abbiano dato origine, poiché la responsabilità di questa va individuata nel fatto diavervi partecipato non già solo nell’averla provocata (in terminis cfr C.U. 5/C del 24.8.89);P.Q.M. rigetta i reclami e dispone incamerarsi le tasse.
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