COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 87 del 28 aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL SUESSOLA – GARA REAL SUESSOLA/S.MARCO EV. DEL 5.2.05 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 87 del 28 aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL SUESSOLA – GARA REAL SUESSOLA/S.MARCO EV. DEL 5.2.05 – 2^ CAT. La C.D., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, sentita la società, audito il direttore di gara, rileva che quest’ultimo ha precisato, nella sua dichiarazione, che, mentre i calciatori di entrambe le società si erano comportati in modo ineccepibile, i sostenitori di entrambe le squadre avevano creato una pesante situazione ambientale, che aveva necessitato la sua decisione di sospendere la gara. In particolare, il direttore di gara ha puntualizzato, nella sua audizione presso questa C.D., che aveva anche atteso l’arrivo sul campo di gioco delle forze dell’ordine, nell’intento di riprendere la gara; infine, che era stato proprio il responsabile dell’ordine pubblico a sottolineare che non “poteva essere garantito” l’ordine pubblico medesimo. Va, altresì, specificato che, nel referto di gara, l’arbitro aveva sottolineato, in modo non equivoco, il ripetuto comportamento, pesantemente negativo, dei sostenitori di entrambe le società, oltretutto presenti in numero rilevante; che il loro comportamento era pesantemente degenerato, con lanci di sassi e bottiglie; che, ancora, essi si portavano nella zona retrostante l’impianto sportivo, con il chiaro intento di azzuffarsi, creando una situazione di pericolo; che la situazione generale impediva la prosecuzione della gara, anche in ragione della circostanza che alcuni tra i sostenitori avevano scavalcato la rete di recinzione (peraltro precaria), posta a separazione tra il settore riservato al pubblico e gli spogliatoi. Una volta accertata la sussistenza di un autentico stato di pericolo, è del tutto in conferente, sulla base delle coerenti, univoche e ripetute decisioni della C.A.F. per casi analoghi, stabilire quale soggetto abbia ad esso dato origine per primo. Nel caso di specie, il comportamento corretto dei sostenitori della società ospitante, fino al momento del caos generale, pur doverosamente da sottolineare, non può configurare un’esimente a favore della società medesima, atteso che il direttore di gara ha puntualizzato, sia nel referto, sia all’atto dell’audizione, che la negatività del comportamento è stata generale e comune ad entrambe le tifoserie. Tali episodi hanno avuto influenza decisamente ostativa alla regolarità di svolgimento della gara. Di conseguenza, appare giusta la decisione del Giudice Sportivo di infliggere gara persa a carico di entrambe le contendenti. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo e dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società.
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