COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 87 del 28 aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SP.S.MARCO EV. – GARA REAL SUESSOLA/S.MARCO EV. DEL 5.-2.05 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 87 del 28 aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SP.S.MARCO EV. – GARA REAL SUESSOLA/S.MARCO EV. DEL 5.-2.05 – 2^ CAT. La C.D., visto il preannuncio a mezzo fax della società reclamante, con la richiesta di copia degli atti ufficiali; rilevato che l’indicata società, ricevuto quanto richiesto, non ha dato seguito al preavviso di reclamo; considerato quanto disposto dall’art. 29, comma 8, C.G.S. (“I reclami, anche se soltanto preannunciati, sono gravati dalla prescritta tassa… anche mediante addebito sul… conto”); P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo e di addebitare la tassa, non versata, sul conto della società.
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