COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 87 del 28 aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 87 del 28 aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SARNESE – GARA SARNESE/S.MICHELE ARCANGELO DEL 14.2.05 – ATT.MISTA La C.D., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, ascoltata la società, che ne aveva fatto rituale richiesta, e sentito l’arbitro a chiarimenti, rileva, preliminarmente, che quest’ultimo ha dichiarato che la gara era iniziata alle ore 16.00 perché la squadra S. Michele Arcangelo si era presentata sul terreno di gioco alle ore 15.35, presentando la distinta di gara in tempo utile, alle ore 15.44. Di conseguenza, appare non revocabile in dubbio la regolarità di svolgimento della gara, sotto il profilo del tempo di attesa, contrariamente a quanto asserito dalla reclamante. È da sottolineare, altresì, che nessuna obiezione risulta prodotta dalla reclamante prima dell’inizio della gara. Va ulteriormente precisato che, all’atto dell’audizione presso questa C.D., il direttore di gara ha confermato “integralmente quanto riportato nel referto di gara”. Tanto premesso, non può trovare accoglimento l’assunto della reclamante, sia in ordine alla lamentata circostanza, relativa all’inizio della gara oltre il regolare tempo di attesa, sia per quel che concerne la decisione arbitrale di sospensione della gara medesima. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo e di addebitare la tassa, non versata, sul conto della società.
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