COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 87 del 28 aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO BACOLI C/5 – GARA DRAGHI FLEGREI/BACOLI C5 DEL 5.2.05 – C/5 SERIE C2

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 87 del 28 aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO BACOLI C/5 – GARA DRAGHI FLEGREI/BACOLI C5 DEL 5.2.05 – C/5 SERIE C2 La C.D., visti gli atti ufficiali, ascoltata la società, preso atto delle dichiarazioni suppletive rese dall’arbitro a chiarimento, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Invero, il direttore di gara, nel proprio rapporto, è stato assolutamente chiaro nell’identificazione dei calciatori Palma Esposito Michele e Perna Vincenzo quali autori dell’aggressione. Nelle richiamate dichiarazioni suppletive egli ha confermato, in modo in equivoco, quanto indicato nel referto. Quanto alle responsabilità soggettive dei due calciatori, dunque, esse non possono essere revocate in dubbio. In ordine, poi, alla congruità delle sanzioni, la stessa società reclamante, nel proprio ricorso, riconosce ed evidenzia la particolare gravità degli episodi in esame, per cui giuste e proporzionate appaiono le decisioni del Giudice Sportivo. Infine, anche la penalizzazione di cinque punti in classifica e la sanzione pecuniaria, inflitta quale pena accessoria, si appalesano congrue, in rapporto alla straordinaria gravità dei fatti, anche con riferimento ai danni fisici sofferti dall’arbitro in conseguenza della grave aggressione. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto, confermando tutti i provvedimenti determinati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori e della società; ordina addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società.
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