COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 89 del 5 maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO G.FERRINI – GARA G.FERRINI/ATL. ATRIPALDA DEL 24.04.05 – PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 89 del 5 maggio 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO G.FERRINI – GARA G.FERRINI/ATL. ATRIPALDA DEL 24.04.05 – PROMOZIONE
La C.D. letto il reclamo, in via preliminare ne rileva l’inammissibilità, essendo stato esso proposto, dalla società G. Ferrini, in violazione dei termini abbreviati, relativi alle ultime quattro giornate di gara, così come statuito dal C.U. n. 171/A della F.I.G.C., pubblicato in allegato al C.U. n. 76 del 17.3.2005 del C.R. Campania. La declaratoria d’inammissibilità preclude l’esame del reclamo nel merito, come sancito dal Codice di Giustizia Sportiva all’art. 29, commi 5 e 9. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo, disponendo l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società.
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