COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 89 del 5 maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PAGANI – GARA VIC.REAL BAGNESE/PAGANI DEL 30.01.05 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 89 del 5 maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PAGANI – GARA VIC.REAL BAGNESE/PAGANI DEL 30.01.05 – 1^ CAT. La C.D., visto il preannuncio a mezzo fax della società reclamante, con la richiesta di copia degli atti ufficiali relativi alla gara in epigrafe; rilevato che la società istante, acquisita la documentazione richiesta, non ha dato seguito al preavviso di reclamo; considerato quanto disposto dall’art. 29, comma 8, C.G.S. (“i reclami, anche se soltanto preannunciati, sono gravati della prescritta tassa…..anche mediante addebito sul…..conto)”; P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo e dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it