COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 89 del 5 maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DRAGONESE – GARA DRAGONESE/UNITED GRAZZANISE DEL 10.04.05 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 89 del 5 maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DRAGONESE – GARA DRAGONESE/UNITED GRAZZANISE DEL 10.04.05 – 2^ CAT. La C.D. letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva preliminarmente che il reclamo è stato proposto in via esclusiva avverso la sanzione adottata nei confronti del calciatore Petrillo Pasquale, a favore del quale è stata presentata richiesta di riduzione della squalifica. Esaminati gli episodi riportati nel referto arbitrale, peraltro correttamente riconosciuti dalla stessa società reclamante, ritiene questa Commissione che l’episodio della contestazione, che ha visto la partecipazione di più calciatori, non ha assunto caratteristiche di grave rischio per l’ordine sociale. Va sottolineato, inoltre, che l’arbitro non ha riportato alcun danno conseguente. Il fatto, comunque censurabile, in ragione dell’evidente violazione dei canoni di correttezza e lealtà sportiva, è stato, in ogni caso, agevolmente controllabile per la presenza della Forza Pubblica, che è servita, anche da sola, a garantire il rasserenamento degli animi e l’incolumità dell’arbitro. Ciò premesso, questa Commissione, nel ritenere attenuabile l’entità della sanzione con riferimento all’effettività del gesto, ritiene che il reclamo debba essere parzialmente accolto. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo, di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Petrillo Raffaele a tutto il 10.10.2006; nulla dispone per la tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it