COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 89 del 5 maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SARNESE 1926 – GARA SARNESE/S.MICHELE ARC. DEL 13.2.05 – ATT. MISTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 89 del 5 maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SARNESE 1926 – GARA SARNESE/S.MICHELE ARC. DEL 13.2.05 – ATT. MISTA La C.D., Visti gli atti ufficiali, rileva che lo stesso va dichiarato inammissibile. Invero, il reclamo è stato spedito il 27.4.2005, con raccomandata n. 12684281589-2, ovvero oltre il termine prescritto dall’art. 42, comma 5, C.G.S. (dieci giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 69 del 17.2.05, con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare). P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo e dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società.
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