COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 89 del 5 maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SP.PIETRELCINA – GARA SP.PIETRELCINA/PAGO VEIANO DEL 23.4.05 – 3^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 89 del 5 maggio 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO SP.PIETRELCINA – GARA SP.PIETRELCINA/PAGO VEIANO DEL 23.4.05 – 3^ CAT.
La C.D. letto il reclamo, in via preliminare ne rileva l’inammissibilità, essendo stato esso proposto dalla società Sporting Pietrelcina in violazione dei termini abbreviati per le ultime quattro giornate di gara, così come statuito dal C.U. n. 171/A della F.I.G.C., pubblicato in allegato al C.U. n. 76 del 17.3.2005 del C.R. Campania ed al C.U. n. 33 del 7.4.2005 del Comitato Provinciale di Benevento. La declaratoria di inammissibilità preclude l’esame del reclamo nel merito, nel rispetto di quanto sancito dal Codice di Giustizia Sportiva all’art. 29, commi 5 e 9. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo e dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società.
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