COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 89 del 5 maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL MACERONE – GARA REAL MACERONE/DE MEDICI DEL 15.1.05 – C/5 SERIE C2
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 89 del 5 maggio 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO REAL MACERONE – GARA REAL MACERONE/DE MEDICI DEL 15.1.05 – C/5 SERIE C2
La C.D., visto il preannuncio a mezzo fax della società reclamante, con la richiesta di copia degli atti ufficiali; rilevato che la società istante, acquisita la documentazione richiesta, non ha dato seguito al preavviso di reclamo; considerato quanto disposto dall’art. 29, comma 8, C.G.S. (“i reclami, anche se soltanto preannunciati, sono gravati della prescritta tassa…..anche mediante addebito sul…..conto”; P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo e dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società.
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