COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 89 del 5 maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.CECILIA B. – GARA CUS AVELLINO/S.CECILIA B. DEL 23.04.05 – C/5 SERIE C2
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 89 del 5 maggio 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO S.CECILIA B. – GARA CUS AVELLINO/S.CECILIA B. DEL 23.04.05 - C/5 SERIE C2
La C.D. letto il reclamo ritualmente proposto dalla società S. Cecilia Belvedere in riferimento alla gara in epigrafe e relativo alla posizione irregolare di calciatori, ne rileva l’inammissibilità (ai sensi dell’art. 29, commi 5 e 6, C.G.S.), in quanto redatto in forma assolutamente generica e privo di motivazione specifica. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo; di addebitare la tassa, non versata, sul conto della società.
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