COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 89 del 5 maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.CECILIA B. – GARA CUS AVELLINO/S.CECILIA B. DEL 23.04.05 – C/5 SERIE C2

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 89 del 5 maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.CECILIA B. – GARA CUS AVELLINO/S.CECILIA B. DEL 23.04.05 - C/5 SERIE C2 La C.D. letto il reclamo ritualmente proposto dalla società S. Cecilia Belvedere, con il quale viene impugnata la decisione del Giudice Sportivo di dichiarare inammissibile, il reclamo ad esso proposto in prima istanza, in ordine alla regolarità della gara in esame, preliminarmente rileva che la società non ha violato il principio del “ne bis in idem”, in quanto l’altro reclamo, proposto in relazione alla gara medesima, era relativo a presunte posizioni irregolari di calciatori e, dunque, disciplinato da una normativa distinta, rispetto a quello sulla regolarità della gara. Tanto premesso, l’impugnazione appare meritevole di accoglimento, in quanto la declaratoria di inammissibilità, pronunciata dal Giudice Sportivo in ragione del mancato versamento della tassa reclamo, non appare condivisibile da parte di questa C.D. Invero, sia sulla base di una valutazione del profilo normativo (art. 29, comma 8, C.G.S.: l’organo di giustizia sportiva può disporre l’addebito della tassa reclamo, non versata), sia nel rispetto di una prassi ormai consolidata degli organi di giustizia sportiva del C.R. Campania, questa C.D. ritiene che non possa confermarsi la pronuncia di inammissibilità del reclamo. Anche per quel che concerne l’abbreviazione dei termini procedurali, di cui al C.U. n. 171/A della F.I.G.C., pubblicato in allegato al C.U. n. 76 del 17.3.2005 del C.R. Campania, questa C.D. ritiene che la disposizione relativa “al versamento della tassa” non sia distinta, né più intensamente prescrittiva, rispetto alla norma di carattere generale (ovvero quella, già richiamata, del comma 8 dell’art. 29 C.G.S.). P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo, disponendo che gli atti siano rimessi al Giudice Sportivo, per l’esame nel merito; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it