COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°37 del 20/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA OLIMPIC VILLA D’ORO per presunta irregolarità gara OLIMPIC VILLA D’ORO – LIMIDI del 30.3.2005
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°37 del 20/04/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA
RECLAMO PROPOSTO DA OLIMPIC VILLA D’ORO
per presunta irregolarità
gara OLIMPIC VILLA D’ORO – LIMIDI del 30.3.2005
L’OLIMPIC VILLA D’ORO eccepisce in ordine alla regolarità della gara di cui in epigrafe in quanto la POL. LIMIDI “ha impiegato nella gara due giocatori soggetti a provvedimenti disciplinari come da C.U.n. 35 del C.P. di Modena, datato 23.3.2005, non avendo gli stessi titolo alla partecipazione alla gara. I giocatori sono DAVOLIO PAOLO e CREPALDI MAURO. Pertanto si chiede che la gara venga assegnata alla reclamante con il risultato previsto dalle norme F.I.G.C. in vigore”.
La Commissione,
- preso atto che i calc.DAVOLIO PAOLO e CREPALDI MAURO hanno preso parte alla gara di cui sopra, terminata con il risultato : OLIMPIC VILLA D’ORO 0 – LIMIDI 3;
- accertato che con provvedimenti pubblicati sul C.U.n. 35 del C.P. di Modena datato 23.3.2005, fra i calciatori non espulsi dal campo, i calc.DAVOLIO PAOLO e CREPALDI MAURO risultano squalificati per una giornata di gara, per raggiungimento, rispettivamente, della VIII^ e della IV^ ammonizione;
- considerato che l’art. 17 comma 2 del C.G.S. stabilisce che “le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale, salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo(obbligo di comunicazione diretta agli interessati) e dall’art.41 comma 2 del presente codice (calciatori espulsi nel corso di una gara);
- ritenuto, conseguentemente, che i sigg. DAVOLIO e CREPALDI abbiano preso parte alla gara sopra indicata senza averne titolo, in quanto le squalifiche a loro carico non erano ancora state scontate ;
- visti gli artt. 12 e 14 del C.G.S.,
d e l i b e r a
- di infliggere alla POL. LIMIDI la punizione sportiva della perdita per 0-3 della gara OLIMPIC VILLA D’ORO - LIMIDI del 30.3.2005 ed ai calc.DAVOLIO PAOLO e CREPALDI MAURO una giornata di squalifica .
Nulla dispone per la tassa, non versata.
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