COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°37 del 20/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA A.C.PRO LOCO RANCHIO avverso squalifica al 31.12.2005 calc.AL MOHAMMADI NOUREDDINE delibera del G.S. del C. P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 36 del 31.3.2005 gara RANCHIO – VILLAMARINA del 26.3.2005

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°37 del 20/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA A.C.PRO LOCO RANCHIO avverso squalifica al 31.12.2005 calc.AL MOHAMMADI NOUREDDINE delibera del G.S. del C. P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 36 del 31.3.2005 gara RANCHIO – VILLAMARINA del 26.3.2005 L’A.C.PRO LOCO RANCHIO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che il “calc.AL MOHAMMADI NOUREDDINE, precedentemente offeso con espressioni a carattere razziale durante la gara, ha reagito con un gesto inconsulto, che noi come società decisamente stigmatizziamo, ma non possiamo esimerci dal considerare allo stesso modo il comportamento tenuto dal giocatore avversario coinvolto nell’episodio”. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali - preso atto che dal dettagliato referto di gara si rileva che il calc.AL MOHAMMADI, a gioco fermo, colpiva con un pugno al volto un giocatore avversario che cadeva a terra e, dopo che questi si era rialzato, lo colpiva nuovamente con altro pugno al volto che, come in precedenza, lo faceva ancora cadere a terra. Il calciatore avversario, SCARPELLINI ALESSANDRO, dopo aver subito i due atti di violenza, colpiva a sua volta con un pugno al volto il calc.AL MOHAMMADI, che reagiva colpendo con un terzo pugno al viso il giocatore della Pol.Villamarina. Il calciatore della PRO LOCO RANCHIO veniva poi trattenuto da compagni di squadra ed allontanato a forza. Si avviava verso gli spogliatoi, ma poi cercava di avvicinarsi al calc.SCARPELLINI, al quale indirizzava frasi offensive e minacciose, venendo poi definitivamente portato a forza verso gli spogliatoi; - valutato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, la decisone assunta in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica al 31.12.2005 del calc.AL MOHAMMADI NOUREDDINE. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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