COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°37 del 20/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA POL.VILLAMARINA II^ avverso squalifica al 30.6.2005 calc.SCARPELLINI ALESSANDRO delibera del G.S. del C. P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 36 del 31.3.2005 gara RANCHIO – VILLAMARINA del 26.3.2005

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°37 del 20/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA POL.VILLAMARINA II^ avverso squalifica al 30.6.2005 calc.SCARPELLINI ALESSANDRO delibera del G.S. del C. P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 36 del 31.3.2005 gara RANCHIO – VILLAMARINA del 26.3.2005 La POL.VILLAMARINA II^ ricorre avverso il provvedimento di cui in epigrafe segnalando che “durante un’azione di gioco, il nostro tesserato ha subito un fallo; nel raccogliere il pallone ha avuto un piccolo diverbio con l’autore del fallo, ma un compagno di quest’ultimo si è intromesso, aggredendo a calci e pugni il nostro giocatore; questi ha tentato di resistere per qualche attimo, ma persistendo la furibonda e violenta aggressione, è venuto a sua volta alle mani. Non intende giustificare il proprio tesserato, ma in relazione a quanto accaduto, ritiene un po’ eccessiva la punizione comminata, anche perché egli, resosi conto del suo errore, si è allontanato da solo, senza bisogno di interventi da parte dei compagni”. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - premesso che la POL.VILLAMARINA II^, che aveva fatto richiesta di audizione e che era stata tempestivamente invitata, ha comunicato di non potersi presentare all’odierno dibattimento; - visti gli atti ufficiali; - atteso che dal dettagliato referto di gara si rileva che il calc.SCARPELLINI, dopo essere stato colpito, per due volte, al volto da pugni che lo facevano cadere a terra, colpiva, a sua volta, con un pugno al volto il calc.Al Mohammadi, che nuovamente centrava il volto dell’avversario con un pugno; - valutato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, la decisone assunta in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica al 30.6.2005 del calc.SCARPELLINI ALESSANDRO. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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