COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°38 del 28/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA F.C.RONTA per presunta irregolarità gara ronta – SPORTING FORLI’ del 10.4.2005

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°38 del 28/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA F.C.RONTA per presunta irregolarità gara ronta - SPORTING FORLI’ del 10.4.2005 Il F.C.RONTA eccepisce in ordine alla regolarità della gara di cui in epigrafe per “la posizione non regolamentare del calc.MONTI ENRICO nato il 01/01/1977, schierato con la maglia numero 11 dallo SPORTING FORLI’”. “Il giocatore MONTI ENRICO non risulta vincolato per la stagione sportiva 2004/2005 con l’A.C.SPORTING FORLI’. Chiede l’applicazione delle norme in vigore”. La Commissione, - preso atto che il calc.MONTI ENRICO ha preso parte alla gara RONTA - SPORTING FORLI’ del 10.4.2005, terminata con il risultato di 2 – 2; - accertato che il calc.MONTI ENRICO non risulta tesserato, alla data del 10.4.2005, per l’A.C.SPORTING FORLI’ e che, pertanto, il medesimo ha preso parte alla gara di cui in epigrafe senza averne titolo ; - visti gli artt. 12 e 14 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere all’A.C.SPORTING FORLI’ la punizione sportiva della perdita per 0-3 della gara RONTA - SPORTING FORLI’ del 10.4.2005 ed al calc.MONTI ENRICO 1 giornata di squalifica. Nulla dispone per la tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it