COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°38 del 28/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA A.S.CALCARASAMOGGIA avverso squalifica per 5 giornate calc.SERPINI CRISTIAN delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 38 del 7.4.2005 gara CALCARASAMOGGIA – PANIGAL del 30.3.2005

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°38 del 28/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA A.S.CALCARASAMOGGIA avverso squalifica per 5 giornate calc.SERPINI CRISTIAN delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 38 del 7.4.2005 gara CALCARASAMOGGIA – PANIGAL del 30.3.2005 L’A.S.CALCARASAMOGGIA ricorre avverso il provvedimento sopra riportato facendo presente che il calc.SERPINI “veniva colpito dall’avversario n.4 con un pugno, senza che l’arbitro se ne avvedesse, mentre ne riscontrava la reazione verbale”. “Considerando il provvedimento arbitrale corretto nella forma, ma eccessivo nella sostanza in quanto non teneva conto dei fatti e della continua provocazione verbale e fisica subita dal nostro giocatore”, chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che dal dettagliato referto di gara si rileva che il calc.SERPINI, a gioco fermo, tentava di colpire con una testata un giocatore avversario, ed a seguito della comunicazione del provvedimento di espulsione rivolgeva all’arbitro espressioni offensive; - ritenuto che il comportamento messo in atto dal calc.SERPINI possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre a 4 le giornate di squalifica del calc.SERPINI CRISTIAN. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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