COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 78 del 18/3/2005 RECLAMI TOR LUPARA – ARDAPPIO

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 78 del 18/3/2005 RECLAMI TOR LUPARA - ARDAPPIO Preliminarmente si dà atto che la decisione di cui al Com. Uff. n. 77 del 17.3.2005, è annullata. L'A.S. ARDAPPIO, in ossequio a quanto stabilito con il Com. Uff. n. 59 del 20.1.2005 ha trasmesso nei termini preannuncio e contestuale reclamo in ordine alla mancata disputa della gara in oggetto. Chiede la ricorrente il riconoscimento dell'istituto della causa di forza maggiore, in quanto una propria calciatrice veniva colta da malo re mentre conduceva la sua autovettura con a bordo atlete della stessa squadra, mentre si recava presso l'impianto sportivo di Tor Lupara. Immediatamente lasciava la macchina e veniva trasportata dal dirigente della società al Pronto Soccorso dell'Ospedale di San Giovanni per le cure del caso. Precisa l'A.S. ARDAPPIO nel proprio ricorso che le calciatrici a bordo del mezzo in quanto minorenni non erano in grado di raggiungere la sede dell'incontro. A motivo di tutto sopra quanto esposto, la reclamante allega al ricorso referto rilasciato dal Medico del Pronto Soccorso dell'Ospedale di San Giovanni. Questo Organo Giudicante, dopo aver attentamente esaminato le carte in possesso e sulla base di quanto ha sempre affermato la Magistratura Sportiva per casi analoghi fa presente che in tema di impedimento dipendente da causa di forza maggiore, occorre non solo che l'impedimento sia assoluto, ma che nessun addebito, neppure a titolo di colpa lievissima, possa muoversi a chi invoca la causa escludente la responsabilità . Alla luce di quanto sopra detto, questo Organo Giudicante pur rammaricandosi di quanto verificatosi, non trova, in ciò che viene rappresentato dalla ricorrente, quegli elementi di impedimento assoluto (quali ad esempio la mancata partenza di una nave o di un aereo; strade non per corribili causa neve, o per grave incidente stradale etc., a cui riferirsi per accogliere l'istanza di riconoscimento dell'istituto della causa di forza maggiore invocato dalla ricorrente. Pertanto, visto l'art. 55 delle NOIF SI DECIDE a) di respingere il reclamo proposto dall'A.S. ARDAPPIO con incameramento della relativa tassa; b) di infliggere alla A.S. ARDAPPIO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3, nonchè l'esclusione dal proseguimento della manifestazione; c) tutte le gare disputate e da disputare ai fini del risultato di classifica, vengono annullate; d) di comminare all'A.S. ARDAPPIO l'ammenda di Euro 100,00.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it