COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 88 del 21/4/2005 Delibera della Commissione disciplinare RECLAMO DELL’AC.D. CASSINO CALCIO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATE SUL COM. UFF. 75 DEL 10-3-2005 IN MERITO ALLA GARA CASSINO- MORENA DEL 5-3-2005 CAMPIONATO JUNIORES PRIMAVERA

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 88 del 21/4/2005 Delibera della Commissione disciplinare RECLAMO DELL’AC.D. CASSINO CALCIO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATE SUL COM. UFF. 75 DEL 10-3-2005 IN MERITO ALLA GARA CASSINO- MORENA DEL 5-3-2005 CAMPIONATO JUNIORES PRIMAVERA § La Commissione Disciplinare; § visti gli atti ufficiali; § letto il reclamo in epigrafe; § sentito l’Arbitro in sede di supplemento di referto; § osservato che la reclamante impugna la delibera in epigrafe in quanto, a suo dire, l’Arbitro avrebbe sospeso la gara pur non sussistendo le condizioni per arrivare a tale estrema decisione, non avendo adottato alcun provvedimento disciplinare e non avendo notificato né durante, né dopo gli episodi le espulsioni comminate; § ritenuto per contro che l’Arbitro ha ben chiarito che la sospensione non è stata determinata dagli incidenti in atto ma , esclusivamente, dalla circostanza che la squadra della reclamante si era venuta a trovare con un numero di calciatori inferiori a quello consentito a seguito delle espulsioni comminate; § ritenuto altresì che, pur dovendosi censurare il fatto che il direttore di gara, avendone avuta la possibilità, stante il ritorno della calma e la presenza della forza pubblica, non abbia notificato le espulsioni comminate ai dirigenti od al capitano della reclamante, con ciò ingenerando le lagnanze della stessa in sede di reclamo, ciò non di meno deve affermarsi che la decisione di sospendere la gara sia stata assolutamente corretta e conforme al dettato regolamentare; § ritenute le sanzioni impugnate congrue per il resto; DELIBERA § di respingere il reclamo confermando tutte le decisioni impugnate. § La tassa reclamo va incamerata.
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