COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 88 del 21/4/2005 Delibera della Commissione disciplinare RECLAMO DELLA POLISPORTIVA ROVIANO TEAM SERVICE AVVERSO LA SQUALIFICA SINO AL 31-3-2007 DEL CALCIATORE INNOCENZI LUDOVICO PUBBLICATA SUL C.U. 27 DEL 24-3-2005. GARA ROVIANO TEAM SERVICE – ATLETICO TIVOLI DEL 19-3-2005 CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE DI ROMA.

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 88 del 21/4/2005 Delibera della Commissione disciplinare RECLAMO DELLA POLISPORTIVA ROVIANO TEAM SERVICE AVVERSO LA SQUALIFICA SINO AL 31-3-2007 DEL CALCIATORE INNOCENZI LUDOVICO PUBBLICATA SUL C.U. 27 DEL 24-3-2005. GARA ROVIANO TEAM SERVICE – ATLETICO TIVOLI DEL 19-3-2005 CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE DI ROMA. Con rituale reclamo la Polisportiva Roviano Tam Service impugnava la squalifica sino al 31-3-2007 comminata al calciatore Innocenzi Ludovico. L’Arbitro dell’incontro Roviano Team Service-Atletico Tivoli disputatosi in Roviano il 19-3-2005 per il campionato provinciale Juniores riferiva nel suo rapporto che al 38’ del secondo tempo mentre si accingeva a notificare il provvedimento di espulsione al calciatore locale Crialesi Matteo, veniva avvicinato dal calciatore Innocenzi che tentava di impedirgli il gesto di mostrare il cartellino rosso bloccandogli il braccio e, dopo la notifica comunque avvenuta, lo colpiva con una manata di media intensità sulla mano facendogli cadere il taccuino. Espulso a sua volta si ostinava permanere sul campo dicendogli “Arbitro io non me ne vado, rimango qua se no che fai?” costringendo quindi il direttore di gara a richiedere l’intervento del dirigente e del capitano, il tutto comportava una sospensione di circa tre minuti. La società nel suo atto difensivo affermava che il gesto del calciatore era stato di protesta e tendeva ad impedire all’Arbitro di mostrare il cartellino rosso, senza però che tale azione sconfinasse nella condotta violenta, limitandosi appunto ad una protesta ed ad un comportamento di contestazione più passiva che attiva. Venivano quindi sentiti, come da richiesta, la società ed il calciatore incolpato che sostanzialmente ribadivano quanto già esposto nel reclamo escludendo qualsiasi intento violento. Alla luce delle risultanze istruttorie l’assunto della reclamante è, almeno parzialmente, fondato. La lettura del referto arbitrale, sostanzialmente non smentito dai reclamanti e fonte di prova privilegiata, consente una ricostruzione puntuale e logica degli occorsi. Il calciatore Innocenzi ha in effetti messo in atto un comportamento di accesa protesta, teso ad impedire all’Arbitro di adottare il provvedimento di espulsione a carico di un compagno di squadra. In tali frangenti ha colpito la mano dell’Arbitro con una manata facendogli cadere il taccuino, ma tale gesto, pur essendosi verificato un contatto fisico tra Arbitro e calciatore, per la dinamica non può essere considerato come di violenza consumata o tentata ma come segno di contestazione inidoneo per il bersaglio prescelto e le modalità di esecuzione a provocare alcun danno fisico al direttore di gara. Si deve poi considerare che in tutto il frangente non risulta che il calciatore abbia offeso o minacciato l’Arbitro limitandosi a mettere in atto un comportamento di contestazione delle sue decisioni, concretatosi in un impedimento meccanico e poi in una sorta di disobbedienza passiva. Ciò non di meno gli occorsi rimangono gravi in quanto il calciatore ha messo in atto un comportamento di contestazione alle decisioni arbitrali reiterato e dalle molteplici azioni, esauritesi in un contesto temporale apprezzabile, ritardando oltremodo la prosecuzione della gara. Alla luce delle considerazioni sovraesposte, che cambiano sostanzialmente l’incolpazione escludendo quella più grave di violenza consumata ai danni dell’Arbitro, la sanzione può essere adeguatamente ridimensionata nei termini di cui al dispositivo. La Commissione Disciplinare, tutto ciò premesso DELIBERA § di accogliere il reclamo riducendo la squalifica comminata al calciatore Innocenzi Ludovico (Roviano) dal 31-3-2007 al 30-9-2005. § La tassa reclamo va restituita.
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