COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 88 del 21/4/2005 Delibera della Commissione disciplinare RECLAMO DELLA A.S. LUCKY JUNIOR AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2005 A CARICO DELL’ALLENATORE CASELLI CESARE, FINO AL 31.12.2008 A CARICO DEL CALCIATORE NENNI EMANUELE, DELL’AMMENDA DI EURO 100,00 A CARICO DELLA SOC. A.S. LUCKY JUNIOR ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COM. UFF. N. 22 DEL 24.2.2005 (Gara: LUCKY JUNIOR – VILLAVERDE del 19.2.2005 – Camp. di III Categoria – Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 88 del 21/4/2005 Delibera della Commissione disciplinare RECLAMO DELLA A.S. LUCKY JUNIOR AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2005 A CARICO DELL’ALLENATORE CASELLI CESARE, FINO AL 31.12.2008 A CARICO DEL CALCIATORE NENNI EMANUELE, DELL’AMMENDA DI EURO 100,00 A CARICO DELLA SOC. A.S. LUCKY JUNIOR ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COM. UFF. N. 22 DEL 24.2.2005 (Gara: LUCKY JUNIOR – VILLAVERDE del 19.2.2005 – Camp. di III Categoria – Roma) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; udita, come da richiesta, la Società interessata, osserva: A motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto: - che l’allenatore CASELLI, a fine gara, non era mai venuto a contatto con l’Arbitro, né era entrato nel suo spogliatoio, minacciandolo; - che il calciatore NENNI, al termine della partita, non aveva assolutamente avvicinato l’arbitro, ed infatti “il diverbio” con quest’ultimo era avvenuto con il calciatore DE LUCA STEFANO, al quale era stata infatti comminata l’espulsione. - Si era dunque verificato un errore di persona, causato dal fatto che l’arbitro aveva omesso di annotare nella lista lo scambio di maglia tra i calciatori NENNI e DE LUCA; - che i pochi spettatori presenti non avevano affatto tentato di aggredire l’arbitro, come riportato nel referto. - Ascoltato in sede di supplemento, l’arbitro ha precisato: - che l’allenatore CASELLI, sia dopo l’allontanamento dal campo che al termine della gara, gli aveva rivolto ripetuti insulti e minacce, e che lo stesso aveva inoltre tentato di spingerlo “a mani aperte”, senza tuttavia riuscirvi, perché trattenuto dai calciatori, i quali “bloccandolo” gli avevano anche impedito di entrare nel suo spogliatoio; - che, effettivamente, al momento dell’appello vi era stato uno scambio di maglia tra il n. 3 ed il n. 20, non riportato nella lista. Responsabile del comportamento violento doveva dunque considerarsi DE LUCA STEFANO, e non già NENNI EMANUELE, come erroneamente indicato nel referto. - In merito poi al comportamento del suddetto calciatore, l’arbitro ha precisato che, al termine della gara, mentre si dirigeva verso gli spogliatoi, seguito da alcuni giocatori, aveva avvertito “due colpetti a pugno chiuso” dietro la schiena e, voltatosi, aveva individuato il calciatore DE LUCA STEFANO, il quale, dopo avergli detto, con tono minaccioso, “se ci sono problemi sai come mi chiamo, facciamo i conti dopo”, aveva inoltre tentato di dargli un calcio, non andato a segno, perché trattenuto dai compagni. L’Arbitro ha inoltre precisato che i colpi sulla schiena non gli avevano provocato dolore, né conseguenze fisiche. - Alla luce delle precisazioni fornite dal Direttore di gara, questa Commissione, per quanto concerne l’allenatore CASELLI, ritiene di poter parzialmente rivisitare la sanzione inflitta, adeguandola alle effettive responsabilità. - Andrà invece confermata, ed anzi deve considerarsi appena congrua, l’ammenda di Euro 100,00 comminata alla Soc. A.S. LUCKY JUNIOR, non solo per le intemperanze dei propri sostenitori, ma anche, e soprattutto, per il grave episodio verificatosi nello spogliatoio dell’arbitro (furto del cellulare e danneggiamento degli occhiali). - Essendo stato riconosciuto dall’arbitro lo scambio di persona tra NENNI EMANUELE e DE LUCA STEFANO, dovrà infine essere annullata la squalifica inflitta a calciatore NENNI, e rimessi gli atti al Giudice Sportivo per la valutazione del comportamento del calciatore DE LUCA. - Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA - di ridurre la squalifica a carico dell’allenatore CASELLI CESARE dal 30 giugno 2005 al 30 aprile 2005. - Di confermare l’ammenda di Euro 100,00 a carico della Società A.S. LUCKY JUNIOR; - Di annullare la squalifica fino al 31.12.2008 a carico del calciatore NENNI EMANUELE; - Di rimettere gli atti al competente Giudice Sportivo per la valutazione del comportamento del calciatore DE LUCA STEFANO. La tassa di reclamo va restituita
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