COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 92 del 28/4/2005 Delibera della Commissione disciplinare RECLAMO DELLO SPORT INCONTRO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE CUCINOTTA ANTONIO ALLA GARA NEPI PAOLUCCI BIANCALANA – SPORT INCONTRO DEL 23.4.2005 – CAMP. DI SERIE C2 CALCIO A5
COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 92 del 28/4/2005
Delibera della Commissione disciplinare
RECLAMO DELLO SPORT INCONTRO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE CUCINOTTA ANTONIO ALLA GARA NEPI PAOLUCCI BIANCALANA – SPORT INCONTRO DEL 23.4.2005 – CAMP. DI SERIE C2 CALCIO A5
La Commissione Disciplinare;
visto il reclamo in epigrafe;
rilevato che la reclamante deduce l’irregolare posizione del giocatore CUCINOTTA ANTONIO il quale squalificato per un turno per recidività in ammonizione pubblicata sul C.U. n. 541 del 14.4.2005 alla data di disputa della gara in epigrafe non aveva ancora scontato la squalifica così comminata;
rilevato altresì che la reclamante osserva che, non essendosi presentata la POL. NEPI PAOLUCCI BIANCALANA alla gara del 16.4.2005 contro lo SPORT MAGIC, il calciatore avrebbe dovuto scontarla nella successiva gara del 23.4.2005 di cui è reclamo;
osservato che l’assunto della reclamante trova puntuale riscontro negli atti ufficiali anche in riferimento all’osservanza di quanto stabilito dall’art. 17 n. 5 C.G.S. in merito alla mancata presentazione della Società nelle gare in cui un proprio tesserato avrebbe dovuto scontare un turno di squalifica;
DELIBERA
- di comminare alla Società NEPI PAOLUCCI BIANCALANA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 6 e l’ammenda di Euro 100,00;
- di inibire il dirigente accompagnatore ufficiale della Società ADOLINI MORALDO fino al 12.5.2005;
- di squalifica il calciatore CUCINOTTA ANTONIO per una ulteriore giornata di gara;
- La tassa di reclamo va restituita.
- Si comunica alla Società ed alla C.A.F. ai sensi del C.U. n. 171/A del 12.2.2005 della F.I.G.C.
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