COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 92 del 28/4/2005 Delibera della Commissione disciplinare RECLAMO DELLA SOC. REAL TURANIA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE MEDDI DANIELE (ANTICOLI CORRADO) ALLA GARA ANTICOLI CORRADO – REAL TURANIA DEL 10.4.2005 – CAMP. DI II CATEGORIA

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 92 del 28/4/2005 Delibera della Commissione disciplinare RECLAMO DELLA SOC. REAL TURANIA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE MEDDI DANIELE (ANTICOLI CORRADO) ALLA GARA ANTICOLI CORRADO – REAL TURANIA DEL 10.4.2005 – CAMP. DI II CATEGORIA La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; rilevato che la reclamante deduce l’irregolare posizione del giocatore MEDDI DANIELE in quanto squalificato per un turno per recidività in ammonizione con il C.U. del 24.3.2005 alla data di disputa della gara in epigrafe non aveva ancora scontato la sanzione così comminata; rilevato altresì che la stessa reclamante osserva come la sanzione dovesse essere scontata ai sensi dell’art. 17 comma 2 C.G.S. a partire dal primo giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato (25.3.2005) e quindi non potesse considerarsi ai fini dell’espiazione della squalifica l’eventuale non partecipazione alla gara di recupero del 23.3.2005 GERANO – ANTICOLI CORRADO; osservato che l’assunto della reclamante trova puntuale riscontro negli atti ufficiali in quanto in effetti la gara del 10.4.2005 in questione è la prima effettivamente disputata dal giorno di decorrenza della squalifica di cui trattasi; quindi la posizione del calciatore MEDDI deve essere considerata irregolare; DELIBERA di comminare alla POL. ANTICOLI CORRADO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 e l’ammenda di € 75,00; di inibire il dirigente accompagnatore ufficiale DE ANGELIS SANTINO fino al 12.5.2005; di squalificare il calciatore MEDDI DANIELE per una ulteriore giornata di gara. La tassa di reclamo va restituita.
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