COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 92 del 28/4/2005 Delibera della Commissione disciplinare RECLAMO DEL PIBE DE ORO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE SALOMONE IVANO ALLA GARA SGURGOLA CALCIO – PIBE DE ORO DEL 10.4.2005 – CAMP. DI II CATEGORIA
COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 92 del 28/4/2005
Delibera della Commissione disciplinare
RECLAMO DEL PIBE DE ORO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE SALOMONE IVANO ALLA GARA SGURGOLA CALCIO – PIBE DE ORO DEL 10.4.2005 – CAMP. DI II CATEGORIA
La Commissione Disciplinare;
visto il reclamo in epigrafe;
rilevato che la reclamante deduce l’irregolare posizione del calciatore SALOMONE IVANO (Sgurgola Calcio) in quanto squalificato per 1 gara per recidività in ammonizione con il Com. Uff. N. 79 del 24.3.2005, al momento della disputa della gara non aveva ancora scontato la squalifica comminata;
osservato che l’assunto della reclamante trova puntuale riscontro negli atti ufficiali in quanto la gara in questione era effettivamente la prima utile dopo la pubblicazione del provvedimento sul Comunicato Ufficiale
DELIBERA
Di comminare alla Società SGURGOLA CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 e l’ammenda di Euro 75,00;
di inibire il dirigente accompagnatore della Società SGURGOLA CALCIO FERRARI TONINO fino al 12.5.2005;
di squalifica il calciatore SALOMONE IVANO per 1 giornata ulteriore di gara.
La tassa reclamo va restituita.
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