COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it Comunicato Ufficiale N° 38 del 21/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 68 – Reclamo del calciatore Borghini Jacopo, tesserato GRF Rapallo, avverso la squalifica fino al 31 Marzo 2006. Gara GRF Rapallo-Cicagna del 19.3.2005 Campionato Juniores Regionale (12/R) C.U. n. 34 del 24.3.2005
COMITATO REGIONALE LIGURIA - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it
Comunicato Ufficiale N° 38 del 21/04/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 68 - Reclamo del calciatore Borghini Jacopo, tesserato GRF Rapallo, avverso la squalifica fino al 31 Marzo 2006. Gara GRF Rapallo-Cicagna del 19.3.2005 Campionato Juniores Regionale (12/R) C.U. n. 34 del 24.3.2005
L’arbitro della gara in epigrafe riferiva che a partita terminata il n. 1 del GFR Rapallo, Borghini Jacopo, lo aveva colpito con un calcio all’anca destra procurandogli un livido. Il calciatore era stato trattenuto dai compagni e si era poi recato nello spogliatoio del direttore di gara e si era scusato. Dal che la squalifica inflittagli dal Giudice Sportivo fino al 31 Marzo 2006.
Contro tale sanzione ha proposto reclamo alla Commissione Disciplinare lo stesso calciatore protestandosi innocente per il gesto ed affermando che l’arbitro, nella generale protesta della fine gara, era stato colpito da una pallonata, di non particolare violenza, al fianco destro “scagliata da qualcuno”. Poiché il direttore di gara lo aveva accusato pronunciando le seguenti parole “il portiere mi ha colpito è stato il portiere!”, egli si era recato nello spogliatoio “per scusarsi dell’eccessiva reazione vocale” ma ribadendo di non averlo toccato.
Sottoposta la versione dei fatti del ricorrente all’arbitro, questi non ha avuto alcun dubbio nel confermare il contenuto del referto rilasciandone supplemento scritto.
Il reclamo va quindi respinto e la squalifica confermata, per la prevalenza, nel giudizio sportivo, delle risultanze ufficiali sulle dichiarazioni di parte (art. 31 lett. A/1 C.G.S.).
Ed in tal senso la Commissione Disciplinare delibera, disponendo incamerarsi la tassa reclamo versata.
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