COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 15/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società S.S. Sospirese Camp. 2^ Cat. Gir. W Gara del 13/03/2005 tra Piadena/Sospirese C.U. n.30 del Comitato Provinciale di CREMONA datato 17/03/2005

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 15/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società S.S. Sospirese Camp. 2^ Cat. Gir. W Gara del 13/03/2005 tra Piadena/Sospirese C.U. n.30 del Comitato Provinciale di CREMONA datato 17/03/2005 La società SOSPIRESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato i calciatori: COLOSI MORRIS e YAO GUILLAUME ABOGN sino al 15/05/2005 e inibito il massaggiatore sig. FORNASARI ALESSANDRO sino al 15/05/2005 e comminato l'ammenda alla società di Euro 56,00, lamentando che le sanzioni comminate ai calciatori e al massaggiatore sono eccessive in quanto non hanno né aggredito l'arbitro né tentato di colpirlo, limitandosi a protestare vivacemente. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il reclamo non può trovare accoglimento in quanto, dal rapporto arbitrale emergono circostanze ben diverse da quelle indicate nel reclamo dalla reclamante. In particolare, l'arbitro, nel proprio rapporto, ha affermato che il FORNASARI ha provocato una rissa nella quale venivano coinvolti dirigenti e calciatori di entrambe le squadre, dopo aver spintonato il direttore di gara; che il COLOSI ha rivolto frasi offensive e minacciose nei confronti dell'arbitro, tentando di colpirlo da tergo con un calcio senza riuscirci; che YAO GUILLAUME ha pronunciato gravi frasi offensive nei confronti dell'arbitro, tentando di colpirlo con un pugno, senza riuscirvi. Per la gravità dei suddetti comportamenti devono ritenersi eque le sanzioni comminate ai calciatori e al massaggiatore della SOSPIRESE nonché l'ammenda comminata dal GS. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it