COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 15/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. ZANCONTI Camp. Jun. Reg. Gir. A Gara del 26/02/2005 tra Zanconti/Brembatese C.U. n.33 del CRL datato 03/03/2005

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 15/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. ZANCONTI Camp. Jun. Reg. Gir. A Gara del 26/02/2005 tra Zanconti/Brembatese C.U. n.33 del CRL datato 03/03/2005 La società ZANCONTI ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha comminato la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, lamentando che nel corso della gara in questione avrebbe effettuato 5 sostituzioni e non 6 così come indicato dal G.S. e che, pertanto, non vi sarebbe stata alcuna violazione dell’art. 74 comma 1 delle N.O.I.F. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato entro i termini regolamentari e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte; sentita la reclamante rileva; nel referto del direttore di gara è inequivocabilmente riportato che la ZANCONTI, nel corso della gara, ha effettuato 6 sostituzioni. Tali sostituzioni, inoltre, sono state confermate dall’arbitro il quale, sentito telefonicamente, ha confermato integralmente il contenuto del rapporto di gara. Occorre rilevare, infine, che le deduzioni svolte dalla reclamante rappresentano mere allegazioni di parte prive di valenza probatoria , quindi, certamente non idonee a confutare il contenuto del referto arbitrale, il quale, è fonte primaria e privilegiata di prova. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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