COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 15/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Sporting S.Donato Camp. Jun Reg. Gir. F Gara del 29/03/2005 tra Metanopoli/Sporting S.Donato

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 15/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Sporting S.Donato Camp. Jun Reg. Gir. F Gara del 29/03/2005 tra Metanopoli/Sporting S.Donato La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società SPORTING S.DONATO relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l'assunto della reclamante, la società METANOPOLI avrebbe fatto partecipare i calciatori: DI NUZZO MICHELE - QUINTINI MARCO GIOVANNI - CONTINI MARCO - MORELLI ZACCARIA e TESTORI MARCELLO, in posizione irregolare in quanto “fuori quota”. Rilevato che il reclamo è stato inviato entro i termini regolamentari; Rilevato che è stata inviata copia dello stesso alla controparte; Rilevato che la società S.S.METANOPOLI non ha inviato le proprie contro deduzioni; Rilevato che ai sensi del punto 9 lett. D delle norme Federali al Campionato Regionale Juniores “possono partecipare i calciatori nati dall'1/01/1986 in poi. In ciascuna gara possono essere impiegati sino ad un massimo di 4 calciatori “fuori quota”, nati dall'1/01/1984 in poi”. Rilevato altresì che, come correttamente lamentato dall'A.C. SPORTING S.DONATO, nel corso della gara la S.S. METANOPOLI ha impiegato i suddetti 5 calciatori “fuori quota”. In accoglimento del reclamo come sopra proposto DELIBERA a) di comminare alla società METANOPOLI la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; b) di comminare alla società METANOPOLI l'ammenda di Euro 80,00 così determinata dalla categoria di appartenenza; c) di inibire a tutto il 14/05/2005 il dirigente accompagnatore sig. Di NOIA MAURIZIO della società S.S. METANOPOLI dispone l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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