COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 15/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Casteisangiorgio Camp. Jun. Reg. Gir. L Gara del 19/02/2005 tra Casteisangiorgio/Ciliverghe C.U. n.33 del CRL datato 03/03/2005

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 15/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Casteisangiorgio Camp. Jun. Reg. Gir. L Gara del 19/02/2005 tra Casteisangiorgio/Ciliverghe C.U. n.33 del CRL datato 03/03/2005 La società CASTEISANGIORGIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato i calciatori: ANDREA REGI sino al 22/06/2005, NICOLA BAGNOLI e ALESSANDRO MIORALI sino al 25/05/2005; che ha comminato l'ammenda di Euro 400,00 e la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, lamentando che non vi erano i presupposti per sospendere la gara, che i calciatori BAGNOLI, MIORALI e REGI non sono responsabili dei fatti imputati dal GS, e che il comportamento del massaggiatore GIAVARA DANIELE è stato scorretto e non violento. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato entro i termini regolamentari e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte; dopo aver sentito la reclamante; l'arbitro ha correttamente sospeso la gara in quanto come emerge dal rapporto, dopo essere stato circondato da alcuni calciatori della società CASTEISANGIORGIO ha ritenuto espulsi questi calciatori tanto che la reclamante non aveva il numero minimo fissato dalla regola n.3 del gioco del calcio per proseguire la gara. Meritano invece di essere ridotte le squalifiche comminate ai calciatori e al massaggiatore, nonché l'ammenda, in quanto si ritengono eccessive rispetto al comportamento da loro tenuto e descritto dal direttore di gara nel proprio rapporto. Tanto premesso in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE Le squalifiche ai calciatori ANDREA REGI a tutto il 27/04/2005, NICOLA BAGNOLI e ALESSANDRO MIORALI sino al 24/04/2005 e del massaggiatore DANIELE GIAVARA sino al 27/04/2005, riduce inoltre l'ammenda a Euro 200,00 e conferma per il resto le decisioni del GS.
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