COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 21/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Acc. San Leonardo Camp. 2^ Cat. Gir. K Gara del 13/03/2005 tra San Leonardo/Virtus Cornaredo C.U. n.32 del Comitato Provinciale di MILANO

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 21/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Acc. San Leonardo Camp. 2^ Cat. Gir. K Gara del 13/03/2005 tra San Leonardo/Virtus Cornaredo C.U. n.32 del Comitato Provinciale di MILANO La società Acc. S. LEONARDO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato i calciatori: ANTONINO URSO per 3 GARE, FILIPPO ABBATESCIANNI sino al 13/10/2005, comminato l'ammenda di Euro 500,00 e l' ha condannata a risarcire al direttore di gara i danni subiti all'autovettura, lamentando che l'arbitro è stato accompagnato all'autovettura dal sig. ANTINORI e dal sig. DE SANTIS rispettivamente dirigente accompagnatore e massaggiatore della società reclamante, senza che questa venisse colpita da sassi mentre si allontanava dall'impianto sportivo. La reclamante afferma inoltre che l'ABBATESCIANNI non ha lanciato contro il direttore di gara alcuna bottiglia d'acqua, anche se riconosce che una bottiglia priva di tappo è caduta a mezzo metro dall'arbitro e che il calciatore URSO non ha dato alcun calcio alla porta dello spogliatoio dell'arbitro. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato entro i termini regolamentari, rileva: sentita la reclamante; l'arbitro, sentito a chiarimenti da Questa Commissione, ha confermato di non essere stato accompagnato alla propria autovettura parcheggiata all'esterno dell'impianto sportivo dai dirigenti della reclamante, bensì, solamente da tre dirigenti della VIRTUS CORNAREDO: BERNASCONI, MAGNO e INVERNIZZI, che la propria autovettura è stata colpita da una sassaiola dai tifosi della reclamante subito dopo essere salito sulla stessa e che solamente una sua pronta partenza ha evitato danni maggiori. L'arbitro ha inoltre precisato di aver consegnato al dirigente accompagnatore della reclamante le chiavi della propria autovettura e la dichiarazione di custodia, appena arrivato allo stadio, ma di aver trovato le chiavi e tale dichiarazione non sottoscritta dalla reclamante al termine della gara sul tavolino all'interno del proprio spogliatoio. L'arbitro ha infine confermato sia il lancio della bottiglia da parte di ABBATESCIANNI sia i calci alla porta da parte dell'URSO. Alla luce delle suddette circostanze le decisioni del GS nei confronti della reclamante e dei calciatori ABBATESCIANNI e URSO nonché l'ammenda di Euro 500,00 sono da ritenersi congrue e pertanto vanno confermate. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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