COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 21/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. Arconatese Camp. Jun. Prov. Gir. A Gara del 07/04/2005 tra Arconatese/Lainate

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 21/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. Arconatese Camp. Jun. Prov. Gir. A Gara del 07/04/2005 tra Arconatese/Lainate La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società ARCONATESE relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l'assunto della reclamante la società LAINATE avrebbe fatto partecipare il calciatore SIMONE MENNITI in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari; rilevato che copia dello stesso è stata inviata alla controparte come previsto dal regolamento; rilevato che la società LAINATE non ha inviato le proprie contro deduzioni; rilevato che, come da C.U. n.33 del COMITATO di LEGNANO il calciatore risulta squalificato e, di conseguenza, il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame. Visti gli artt.12-13-14-17-42 n.2 del CGS, la Commissione Disciplinare DELIBERA a) di comminare alla società LAINATE la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; b) di comminare alla società LAINATE l'ammenda di Euro 80,00 così determinata in relazione alla categoria di appartenenza; c) di squalificare il calciatore MENNITI SIMONE per una ulteriore gara, in aggiunta a quella non scontata; d) di inibire a tutto il 21/05/2005 il dirigente accompagnatore sig. PERFETTI GIUSEPPE della società LAINATE; dispone inoltre l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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