COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 4 del 29/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCIETA’ POL. AMBIVERE CAMP. 2° CAT. GIR E GARA DEL 17/04/2005 TRA BONATE SOTTO / AMBIVERE

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 4 del 29/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCIETA' POL. AMBIVERE CAMP. 2° CAT. GIR E GARA DEL 17/04/2005 TRA BONATE SOTTO / AMBIVERE La Commisione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società POL. AMBIVERE relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l'assunto della reclamante la società BONATE SOTTO avrebbe fatto partecipare il calciatore PAGNONCELLI MARCELLO in posizione irregolare. Rilevato che iI reclamo è stato inviato nei termini di cui all'art. 42 comma n. 3 del C. G. S.; Rilevato che è stata inviata copia del reclamo alla controparte come previsto dallo stesso art. comma n. 6; Rilevato che la società BONATE SOTTO non ha inviato le proprie deduzioni; Rilevato che, come da C. U. n. 33 del COMITATO di BERGAMO datato 14/04/2005, il calciatore risulta squalificato per una gara per recidiva in ammonizione; Rilevato che ai sensi dell'art. 17 comma 2 del C. G. S le sanzione che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del C.U., salvo quanto previsto dal comma 11 delIo stesso articolo e dall'art. 41 comma 2 del C. G. S.(ipotesi che non riguarda il caso in esame); Rilevato che il calciatore non ha partecipato alla gara di recupero disputatasi il 14/04/2005 e cioè nello stesso giorno di quello di pubblicazione del C. U. nel quale è riportata la sua squalifica e che, di conseguenza, in forza della norma succitata non ha scontato la sanzione; Rilevato che la sanzione doveva essere scontata nella gara oggetto del reclamo (17/04/2005), alla quale, invece, MARCELLO PAGNONCELLI ha preso parte, si rileva che, di conseguenza, il reclamo è fondato. Visti gli aruc 12 13 14 17 42 n, 2 del C. G. S. la Cornmissione Disciplinare DICHIARA In accoglimento del reclamo come sopra proposto a) di comminare alla soc. BONATE SOTTO la sanzione sportiva delIa perdita della gara per 0 3; b) di comminare alla soc. BONATE SOTTO l'ammenda di EURO 100,00 cosi determinata in relazione della categoria di appartenenza; c) di squalificare il calciatore MARCELLO PAGNONCELLI per una ulteriore gara, in aggiunta a quella non scontata, d) di inibire a tutto il 29/05/2005 il dirigente accompagnatore il sig. ANTONINO VISCARDI della società BONATE SOTTO. Dispone l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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