COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 4 del 29/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCIETA’ ARCA CAMP. JUN. PROV. GIR A – GARA DEL 30/03/2005 TRA ARCA / CISLIANO – C. U. n. 36 DEL COMITATO DI MILANO datato 14/04/2005

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 4 del 29/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCIETA' ARCA CAMP. JUN. PROV. GIR A - GARA DEL 30/03/2005 TRA ARCA / CISLIANO - C. U. n. 36 DEL COMITATO DI MILANO datato 14/04/2005 La società ARCA ha proposto reclamo avverso la decisione del G. S. che ha deliberato di comminare alla società ARCA la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, lamentando che il terreno di giuoco ove doveva disputarsi la gara è utilizzato in forza di un contratto d'uso con l'ente gestore e che di conseguenza ne ha dato la disponibilità solo poco prima dell'inizio della gara. La ricorrente ritiene che l'irregolarità del terreno di giuoco non sarebbe da imputare alla società ARCA e che la decisione del direttore di gara sarebbe maturata quando c'era ancora tempo utile per ripristinare le condizioni previste dal regolamento. La Commissione Disciplinare osserva: (ai sensi della decisione F.I.G.C. n. 3 in calce alla Regola 1 "le società ospitanti responsabili del regolare allestimento del campo di giuoco, sono tenute a mettere a disposizione dell'arbìtro (entro, al massimo il termine di attesa) idonei strumenti per l'eventuale controllo della regolarità del terreno". "qualora l'arbitro rilevi delle irregolarità del campo di giuoco, non può dare inizio alla gara ma deve invitare la società ospitante tramite il capitano o un dirigente ad eliminare l'inconveniente entro un termine che, a sua discrezione, ritenga compatibile con la possibilità di portare a termine la gara. Solo alla scadenza del termine prefissato sorge la responsabilità della squadra ospitante se non avrà ottemperato alle disposizioni del direttore di gara, sia che il suo comportamento sia dovuto a volontarietà sia che si tratti di imputabilità solo a titolo di colpa” (CAF 07/05/1986). Preso atto che il reclamo e stato inviato entro i termini regolamentari, Questa Commissione rileva: esaminato il referto arbitrale ed il proprio supplemento l'arbitro, prima dell'inizio della gara ha provveduto alla misurazione delle porte rilevando che erano entrambe fuori norma e invitava il dirigente dell'ARCA alla sistemazione delle stesse. Decorso inutilmente il tempo regolamentare d'attesa l'arbitro procedeva a nuove misurazioni che confermavano l'irregolarità delle porte e decideva di non dare inizio alla gara. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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