COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 4 del 29/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCIETA’ G.S. TICINIA CAMP. C5 SERIE C2 GIR A – GARA DEL 01/04/2005 TRA TICINIA – VITTUONE C. U. n. 38 del C. R. L. datato 07/04/2005

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 4 del 29/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCIETA' G.S. TICINIA CAMP. C5 SERIE C2 GIR A - GARA DEL 01/04/2005 TRA TICINIA - VITTUONE C. U. n. 38 del C. R. L. datato 07/04/2005 La società TICINA ha proposto reclamo avverso la decisione del G. S. che ha squalificato i calciatori BESSI MASSIMILIANO sino all'1/10/2008, D'ANTONIO FLAVIO sino al 5/04/2006, comminato l'ammenda di EURO 250,00 e la punizione sportiva della perdita della gara per 0-6 per responsabilità oggettiva dovuta al comportamento attuato dai propri calciatori a carico della società TICINIA, lamentando che: (a) il BESSI non si sarebbe reso responsabile dei fatti a lui ascritti con le modalità descritte nel referto arbitrale, (b) che il D'ANTONIO, addirittura sarebbe del tutto estraneo alla circostanza contestatagli, (c) che a proprio avviso la gara era da invalidare; chiede di conseguenza una riduzione della sanzione. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato entro i termini regolamentari, osserva: esaminati gli atti ufficiali in particolare il referto arbitrale con i suoi allegati e supplementi, sentita la reclamante e a chiarimenti, sentito telefonicamente il direttore di gara, si evince inequivocabilmente e senza ombra di dubbio che il BESSI si è reso responsabile di una aggressione nei confronti del direttore di gara prima minacciandolo ed ingiuriandolo e poi in una sequenza di atti violenti spingendolo con entrambe le mani sul petto facendolo indietreggiare di un paio di metri prendendolo con una mano all'altezza del collo ed infine sferrandogli un pugno sul labbro provocandogli grave dolore che causava I'impossibilità del direttore di gara a proseguire nella direzione della gara. Il D'ANTONIO, a sua volta ha colpito il direttore di gara alla testa con un colpo da dietro ed è stato individuato con esattezza tramite il numero di maglia. In merito alla interruzione della gara si rileva che il direttore di gara ha adottato tale provvedimento a seguito dell'aggressione subita non essendo più in condizioni di proseguire la direzione della stessa. Tutte le sanzioni disposte in prime cure, di conseguenza sono del tutto congrue e meritevoli di conferma Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it