COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°133 del 21/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. SAN CLAUDIO avverso esito gara San Marco Petriolo – San Claudio, del 9.4.2005 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “E” .

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°133 del 21/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. SAN CLAUDIO avverso esito gara San Marco Petriolo – San Claudio, del 9.4.2005 - Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “E” . Il reclamo è inammissibile mancando agli atti la prova dell’avvenuto invio alla controparte di copia dei motivi del gravame medesimo. La Commissione Disciplinare, P.Q.M. visti gli artt. 29, comma 5, e 42, comma 6, del Codice di giustizia sportiva, DICHIARA inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.C. San Claudio per difetto di contraddittorio. Si incameri la relativa tassa.
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