COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°138 del 29/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S.D. PORTO 99 avverso sanzioni merito gara Sarnano – Porto 99, del 9.4.2005 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “E” – Com. Uff. n. 128 del 14.4.2005.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N°138 del 29/04/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO S.S.D. PORTO 99 avverso sanzioni merito gara Sarnano – Porto 99, del 9.4.2005 - Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “E” - Com. Uff. n. 128 del 14.4.2005.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Sturba Alessandro, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive, perchè “espulso per aver spintonato ed offeso un giocatore avversario, alla notifica del provvedimento disciplinare si avvicinava all’arbitro ed in segno di protesta lo afferrava per un braccio senza causare dolore offendendolo.”
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.S.D. Porto 99, contestando la veridicità del referto arbitrale nella parte relativa al comportamento ascritto al proprio tesserato, il quale, a suo dire, si sarebbe limitato a protestare verbalmente nei confronti dell’arbitro, in modo veemente, ma senza assolutamente afferrarlo per un braccio.
La medesima reclamante concludeva invocando per il proprio calciatore, in riforma dell’impugnato provvedimento, una riduzione, in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti, della sanzione inflittagli.
Alla richiesta audizione la reclamante ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha riferito di avere espulso il calciatore Sturba per aver spintonato un avversario. Alla notifica del provvedimento, lo stesso calciatore insultava il direttore di gara, prendendolo per un braccio, al fine di farlo ritornare sulla decisione, trattenendolo dal sollevare il cartellino di espulsione.
LA COMMISSIONE
letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
ritenuto che, sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’esame degli atti e delle risultanze istruttorie, il comportamento del calciatore Sturba sia stato ridimensionato nella sua obiettiva gravità e pertanto si debba addivenire alla richiesta riduzione della squalifica, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Commissione.
P.Q.M.
accoglie il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Porto 99, per l’effetto riducendo a due giornate di gara la sanzione della squalifica del calciatore Sturba Alessandro. Dispone la restituzione della relativa tassa.
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