COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°138 del 29/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. AMANDOLA avverso sanzioni merito gara U.S. Comunanza – A.S.D. Amandola, del 6.4.2005 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “D” – Com. Uff. n. 124 del 7.4.2005.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°138 del 29/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. AMANDOLA avverso sanzioni merito gara U.S. Comunanza – A.S.D. Amandola, del 6.4.2005 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “D” - Com. Uff. n. 124 del 7.4.2005. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Pucci Maurizio, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive perché “a fine gara, dapprima insultava il pubblico poi tentava più volte di avvicinarsi al direttore di gara minacciandolo ed offendendolo, venendo trattenuto ed allontanato da un proprio dirigente e da un compagno di squadra. Nel mentre l’arbitro si trovava nello spogliatoio, dall’esterno, il giocatore insultava e minacciava nuovamente l’arbitro.” Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Amandola, contestando la veridicità dei fatti ascritti al Pucci nel rapporto arbitrale e fornendo degli stessi una propria e diversa versione. A dire della reclamante, il calciatore sanzionato al termine dell’incontro si limitò, unitamente ad altri suoi compagni di squadra, a protestare nei confronti dell’arbitro, probabilmente in maniera esagerata ed eccessiva, ma senza alcuna volontà di minacciarlo. Non risponderebbe al vero neppure che il ridetto calciatore Pucci continuò ad insultare il direttore di gara mentre questi era all’interno dello spogliatoio. Il tutto dopo una gara derby dispendiosa sul piano fisico e nervoso. La medesima reclamante concludeva invocando, in riforma dell’impugnata delibera, una riduzione della sanzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, ritenuta comunque eccessiva e sproporzionata rispetto alla realtà dei fatti ed alla più recente giurisprudenza in materia. Con nota del 28 aprile 2005, l’A.S.D. Amandola rinunciava alla richiesta audizione. LA COMMISSIONE letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; ritenuto che dall’esame degli atti appare mitigata la gravità del comportamento ascritto al calciatore Pucci; ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Commissione. P.Q.M. accoglie il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Amandola, per l’effetto riducendo a tre giornate di gara la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Pucci Maurizio. Dispone restituirsi la relativa tassa.
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