COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°138 del 29/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. ANCONITANA GIAMPAOLI avverso sanzioni merito gara Strike Team – Anconitana Giampaoli, del 16.4.2005 – Campionato di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “C” – Com. Uff. n. 46 del 20.4.2005 del Comitato Provinciale di Ancona.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°138 del 29/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. ANCONITANA GIAMPAOLI avverso sanzioni merito gara Strike Team – Anconitana Giampaoli, del 16.4.2005 – Campionato di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “C” – Com. Uff. n. 46 del 20.4.2005 del Comitato Provinciale di Ancona. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Fiordelmondo Luca la sanzione della squalifica per tre gare effettive “per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro a fine gara”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S. Anconitana Giampaoli asserendo che il proprio tesserato nell’occasione non offese né minacciò il direttore di gara, essendosi viceversa limitato a contestarne l’operato, seppure concitatamente. Il tutto al termine di una gara molto importante per la classifica e persa di misura. La medesima reclamante concludeva chiedendo una congrua riduzione della sanzione impugnata. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara LA COMMISSIONE - - letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; - - ritenuto che lo stato di tensione dovuto alla partecipazione emotiva del tesserato alla gara non giustifica né attenua i comportamenti antisportivi da questi posti in essere; - - ritenuto che dall’esame degli atti appare mitigata la gravità del comportamento ascritto al calciatore Fiordelmondo, privo di contenuti di violenza o seria minaccia; - - ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Commissione. P.Q.M. accoglie il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Anconitana Giampaoli, per l’effetto riducendo a due giornate di gara la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Fiordelmondo Luca. Dispone la restituzione della relativa tassa.
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