COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°138 del 29/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. BORGO MOGLIANO MADAL F.C. avverso decisioni merito gara Borgo Mogliano – Colbuccaro, del 5.4.2005 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “G”- Com Uff. n. 42 del 13.4.2005 del Comitato Provinciale di Macerata.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°138 del 29/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. BORGO MOGLIANO MADAL F.C. avverso decisioni merito gara Borgo Mogliano – Colbuccaro, del 5.4.2005 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “G”- Com Uff. n. 42 del 13.4.2005 del Comitato Provinciale di Macerata. Il reclamo è inammissibile mancando agli atti la prova dell’avvenuto invio alla controparte di copia dei motivi del gravame medesimo. La Commissione Disciplinare, P.Q.M. visti gli artt. 29, comma 5, e 42, comma 6, del Codice di giustizia sportiva, DICHIARA inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Borgo Mogliano Madal F.C. per difetto di contraddittorio. Si incameri la relativa tassa.
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