COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°138 del 29/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. BORGO MOGLIANO MADAL F.C. avverso decisioni merito gara Borgo Mogliano – Colbuccaro, del 5.4.2005 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “G”- Com Uff. n. 42 del 13.4.2005 del Comitato Provinciale di Macerata.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N°138 del 29/04/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.S.D. BORGO MOGLIANO MADAL F.C. avverso decisioni merito gara Borgo Mogliano – Colbuccaro, del 5.4.2005 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “G”- Com Uff. n. 42 del 13.4.2005 del Comitato Provinciale di Macerata.
Il reclamo è inammissibile mancando agli atti la prova dell’avvenuto invio alla controparte di copia dei motivi del gravame medesimo.
La Commissione Disciplinare,
P.Q.M.
visti gli artt. 29, comma 5, e 42, comma 6, del Codice di giustizia sportiva,
DICHIARA
inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Borgo Mogliano Madal F.C. per difetto di contraddittorio.
Si incameri la relativa tassa.
Share the post "COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°138 del 29/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. BORGO MOGLIANO MADAL F.C. avverso decisioni merito gara Borgo Mogliano – Colbuccaro, del 5.4.2005 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “G”- Com Uff. n. 42 del 13.4.2005 del Comitato Provinciale di Macerata."