COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 21 Aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare a) Reclamo proposto dalla Società TETTI FRANCESI in riferimento alla gara TETTI FRANCESI – RIVALTA VALSANGONE disputatasi il 10/04/2005 nell’ambito del Campionato di Prima Categoria – Girone F

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 21 Aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare a) Reclamo proposto dalla Società TETTI FRANCESI in riferimento alla gara TETTI FRANCESI – RIVALTA VALSANGONE disputatasi il 10/04/2005 nell’ambito del Campionato di Prima Categoria – Girone F All’esito della gara TETTI FRANCESI – RIVALTA VALSANGONE, disputatasi il 10/04/05 nell’ambito del Campionato di Prima Categoria – Girone F e terminata con il risultato di parità per 1 a 1, il G.S.D. TETTI FRANCESI proponeva rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, la squadra avversaria aveva schierato i calciatori SPICCI Luigi e VEGLIA Andrea in posizione irregolare, in quanto tesserati oltre la data del 31/03/2005. dato atto che, con il ricorso in oggetto, il G.S.D. TETTI FRANCESI ha dedotto l’illegittimo impiego nella gara in questione, da parte dell’ A.C. RIVALTA VALSANGONE, dei calciatori SPICCI Luigi e VEGLIA Andrea perché non regolarmente tesserati ed ha richiesto la emissione dei provvedimenti consequenziali e, in particolare, la vittoria a tavolino; · · osservato che, dall’esperito accertamento presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Piemonte Valle d’Aosta della F.I.G.C. – L.N.D., è emerso che i suddetti giocatori risultano entrambi regolarmente tesserati per la Società RIVALTA VALSANGONE dalla data del 30/03/2005; DELIBERA 1)di respingere il reclamo di che trattasi; 2) di confermare, conseguentemente, il risultato di parità di 1 a 1 acquisito sul campo; 3) 3) di disporre l’incameramento della prescritta tassa di reclamo di € 130 (centotrenta) che deve essere addebitata al G.S.D. TETTI FRANCESI perché non versata.
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