COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 28 Aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare b) Reclamo proposto dalla U.S. REAL NICHELINO in riferimento alla gara MEXICO’S PARK RANGERS – REAL NICHELINO disputatasi il 17/04/2005 nell’ambito del CAMPIONATO di III^ CATEGORIA – GIRONE A

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 28 Aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare b) Reclamo proposto dalla U.S. REAL NICHELINO in riferimento alla gara MEXICO’S PARK RANGERS – REAL NICHELINO disputatasi il 17/04/2005 nell’ambito del CAMPIONATO di III^ CATEGORIA – GIRONE A All’esito della gara MEXICO’S PARK RANGERS – REAL NICHELINO, disputatasi il 17/04/05 e terminata con il risultato finale di 1 a 0 a favore del MEXICO’S PARK RANGERS, la U.S. REAL NICHELINO proponeva reclamo spedito con raccomandata A.R. in data 19/04/2005, adducendo che, nell’occasione, la squadra avversaria aveva schierato il giocatore GALGANI Luigi in posizione irregolare in quanto squalificato per una gara per recidiva in ammonizione, come da C.U. del 14/04/2005. - rilevato preliminarmente che la Società ricorrente non ha osservato l’obbligo dell’invio contestuale alla controparte di copia dei motivi sui quali si fonda il ricorso, obbligo previsto a pena di inammissibilità nel caso di gravame avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, come si evince dalla lettura dell’art. 42, n. 1 del Codice di Giustizia Sportiva; - che l’inosservanza della precitata norma regolamentare preclude, di conseguenza, l’esame del merito; DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso in questione, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di € 130,00 che non risulta versata dalla U.S. REAL NICHELINO. CONFERMA il risultato della gara con il punteggio conseguito sul campo: MEXICO’S PARK RANGERS – REAL NICHELINO 1 – 0
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