COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 28 Aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare c) Reclamo della Società PRO PALAZZOLO avverso squalifica del giocatore Loppo Daniele di cui al C.U. n. 36 del 14/04/2005 del Comitato Provinciale di Vercelli in relazione alla gara PIEMONTE SPORT – PRO PALAZZOLO del 10/04/2005, Campionato di Terza Categoria Girone A

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 28 Aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare c) Reclamo della Società PRO PALAZZOLO avverso squalifica del giocatore Loppo Daniele di cui al C.U. n. 36 del 14/04/2005 del Comitato Provinciale di Vercelli in relazione alla gara PIEMONTE SPORT – PRO PALAZZOLO del 10/04/2005, Campionato di Terza Categoria Girone A Con ricorso tempestivamente proposto la Società PRO PALAZZOLO si duole del provvedimento in oggetto con cui il Giudice Sportivo sanzionava con la squalifica per tre giornate il giocatore LOPPO Daniele, chiedendone la riduzione. La Società ricorrente sostiene che il proprio tesserato al termine della gara si sia limitato, se pur con tono acceso, a richiedere al direttore di gara spiegazioni circa la precedente espulsione e che, in ogni caso, non sarebbe stato dato il giusto peso al tempestivo intervento dei compagni di squadra e dirigenti che allontanavano il Loppo consentendo all’arbitro di rientrare negli spogliatoi. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 31 C.G.S). Nel caso di specie, il rapporto è sufficientemente esaustivo nella descrizione della condotta del giocatore, responsabile di un tentativo di aggressione nei confronti del direttore di gara al termine dell’incontro. E che di ciò si sia trattato lo si evince proprio dalla circostanza evidenziata nel reclamo che i compagni di squadra ed i dirigenti del Palazzolo abbiano ritenuto di dover intervenire in aiuto dell’arbitro sedando gli ardori del loro tesserato, intervento che non si sarebbe reso necessario se si fosse trattato di una semplice discussione tra le parti. Alla luce delle suesposte considerazioni non paiono sussistere elementi che consentano di addivenire ad una riduzione della squalifica inflitta al giocatore Loppo dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, C O N F E R M A la squalifica per tre turni inflitta al giocatore LOPPO Daniele. Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che risulta già versata all’atto della proposizione del reclamo.
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