COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 5 Maggio 2005 delibera della Commissione b) Reclamo dell’US G.A.R. REBAUDENGO relativo alla gara REBAUDENGO – SAN SALVARIO del 10/04/2005 valida per il campionato di Terza categoria – girone A

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 5 Maggio 2005 delibera della Commissione b) Reclamo dell’US G.A.R. REBAUDENGO relativo alla gara REBAUDENGO - SAN SALVARIO del 10/04/2005 valida per il campionato di Terza categoria - girone A Con il reclamo in oggetto la Società ricorrente si lamenta di non aver potuto visionare i tabulati dei tesseramenti relativi ai giocatori che erano in distinta in relazione alla gara in oggetto. Si lamenta anche del fatto che nella distinta fosse cancellato il nominativo del guardalinee, quando in realtà ve ne era scritto un altro (di nominativo) appena sopra la dicitura originaria che riportava una linea di cancellazione. Chiede quindi l’intervento della C.D. senza indicare quale tipo di provvedimento debba essere adottato, ma scrivendo genericamente che non potendo vedere i tabulati “presento questo reclamo”. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per l’assoluta genericità dello stesso. La C.D. dichiara pertanto il non luogo a provvedere in merito al presente reclamo e comunque lo dichiara infondato per le ragioni sopra ricordate. Dispone l’addebito della tassa, non allegata.
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