COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 28 aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: U.S.V.MAZZOLA CAROSINO – A.S.ATL. MOLA del 10 aprile 2005
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-lnd-crpuglia.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 44 del 28 aprile 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA
Gara: U.S.V.MAZZOLA CAROSINO – A.S.ATL. MOLA del 10 aprile 2005 (Reclamo del calciatore FRAPPAMPINA FABIO, tesserato con l’A. S. Atl. Mola, in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a suo carico(cfr. Com. Uff.n. 42 del 14 aprile 2005).
Il calciatore Frappampina Fabio ha proposto reclamo avverso la squalifica comminatagli dal Giudice Sportivo fino al 30 ottobre 2005, assumendo che non aveva colpito con un pugno un calciatore avversario e che il fallo commesso nei suoi confronti era involontario;
Sentito il calciatore e rilevato che quanto dedotto dal reclamante non trova conferma negli atti ufficiali,per cui appare congrua la sanzione inflitta dal Primo Giudice;
P.Q.M.
D E L I B E R A
Respingere il reclamo presentato dal calciatore Frappampina Fabio,incamerando la tassa versata di euro 65,00 e restituendo l’ulteriore somma di euro 65,00 versata in più.
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